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Il diritto di uso civico

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Significato dell’espressione – Uso civico nel significato meno tecnico indica ogni utilizzazione di beni e servizi da parte di una collettività organizzata e dei suoi componenti (cives).

Fra le varie forme di utilizzazione, la gestione comunitaria dei terreni per finalità in genere agro-silvo-pastorali ebbe particolare diffusione in passato, nei sistemi socio-economici basati sullo sfruttamento diretto delle risorse naturali. Oggi essa è meramente residuale ed è solo mantenuta entro limiti ridotti con apposita regolamentazione su alcuni dei terreni che appartengono alla stessa collettività.

La legge tuttavia consente attività vincolate per destinazioni diverse e più attuali nell’interesse della comunità (art. 41 r.d. 332/1928 sulla procedura per il mutamento delle destinazioni originarie dei patrimoni civici o collettivi).

Diversa è la disciplina degli usi civici esercitati dalla collettività su terre non di propria appartenenza (usi civici in senso proprio): considerati in passato in vario modo (diritti reali parziali, diritti collettivi d’uso, servitù, e soprattutto condomini per facoltà separate — qualifica che oggi prevale —), questi usi sono destinati a cessare attraverso un particolare procedimento estintivo (liquidazione).

Si ritenne infatti opportuno, fin dall’epoca delle leggi eversive della feudalità, sciogliere i condomini fra singoli e collettività per consentire libero sviluppo alla proprietà individuale (storia). Il significato proprio dell’espressione è stato poi esteso a qualificare in genere i beni di varia origine delle popolazioni, prescindendo dal collegamento effettivo con l’esercizio degli usi (terre di uso civico, beni o demani civici).

La stessa legge vigente (l. 16 giugno 1927, n. 1766, di conversione del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751, intitolata “Legge di riordinamento degli usi civici nel Regno”, e regolamento di attuazione approvato con il r.d. 26 febbraio 1928, n. 332), che fu diretta ad unificare in un testo nazionale le diverse normative preunitarie, ha congiuntamente trattato di usi civici e di proprietà collettive o sottoposte al regime di queste (terreni originari delle popolazioni o acquisiti successivamente a vario titolo e, dopo il 1927, per effetto delle operazioni di cui alla legge nazionale, assimilati ad essi con leggi speciali).

Si è formata così una prassi deplorevole, nella quale si indicano con termine non tecnico e generico — dando spesso luogo ad equivoci — come terre di uso civico se non addirittura come usi civici, tutti i beni soggetti al regime della legge del 1927, anche quelli sui quali gli usi non sono stati mai esercitati.

Brevi note

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