Cerca

Leggi Regionali

Pubblicato in:

Le leggi regionali di attuazione della legge nazionale n. 1766/1927 e dell’art. 3 della legge – montagna n. 97/1994.

 In genere, il legislatore regionale ha ricalcato le norme della legge nazionale: solo alcune regioni hanno cercato di introdurre più attuali forme di gestione, mentre altre si sono limitate a norme transitorie di sanatoria e di sistemazione delle situazioni illegittime.

Per le leggi di ogni regione si rinvia alla sezione Leggi Regionali del sito. 

Indichiamo anche le leggi regionali che hanno dato attuazione alla legge nazionale 31 gennaio 1994 n.97, che all’art.3, ha dettato i principi in base ai quali le regioni provvedono al riordino della disciplina delle gestioni dei patrimoni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.

L’art.3 ha, in particolare, previsto la possibilità di conferire a dette gestioni “la personalità giuridica di diritto privato”, secondo modalità da stabilirsi con legge regionale, sul modello delle comunioni familiari montane di cui all’art. 10 della legge-montagna n. 1102 del 1971.

Indichiamo, le disposizioni legislative di maggior interesse della materia.

Regione Abruzzo: La legge regionale Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25(norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche)ha ammesso la convalida delle alienazioni delle terre civiche non previamente assegnate a categoria ed ha introdotto l’istituto della sclassificazione delle terre civiche, le quali, per effetto di utilizzazioni improprie consolidate, abbiano perso l’originaria vocazione agro-silvo-pastorale (art. 7, 4° comma e 10 ult. co.).

La normativa regionale sulla sclassificazione, pur derogando ai principi generali della legge statale, è stata considerata costituzionalmente legittima, proprio in ragione della imponenza del fenomeno delle trasformazioni irreversibili del territorio regionale. Occorre dire che tale processo è stato favorito dallo stesso Ministero d’Agricoltura, che, negli anni ’50/’60, aveva autorizzato l’alienazione ed il mutamento di destinazione di larghe estensioni di territorio montano, non ancora assegnato a categoria, per nuovi insediamenti nelle zone di espansione dei vecchi centri e per la creazione di centri turistico – sportivi.

La sentenza della Corte cost. sull’istituto della classificazione (sent. n. 511 del 30 dicembre 1991) è pubbl. in Giust. Civ. 1992,I.1167 con nota di Marinelli, Usi civici e poteri delle regioni.

 La l.r. 3 marzo 1988, n. 25, all’art. 11, prevede la gestione dei beni civici a mezzo aziende e convenzioni con società a partecipazione pubblica sul modello della l.r. campana n. 11/81. La l.r. 25/88 ha subito varie modifiche: l’art. 10 è stato modif. dalla l.r. 8 settembre 1988 n. 77 e l’art. 9 dalla l.r. 20 aprile 1989 n. 37, ed è stata succ. modificata dalla l.r. 12 gennaio 1998 n.3. 

L.R. 9 giugno 2015, n. 14 (Nuova disciplina per l’istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche – esercizio delle funzioni amministrative) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 giugno 2015, n. 22, All’Art. 1 Istituisce.”i distretti rurali quali strumenti di sviluppo e di corretta gestione del territorio in aree fortemente caratterizzate dall’attività agricola (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)”.

Regione Calabria:  Legge Regionale Calabria 29.12.2010, n. 34, All’art. 53 ha dichiarato cessati gli usi civici sulle aree di demanio civico limitrofe al mare, quando sono comprese nei piani territoriali di sviluppo industriale, approvati dalla Regione Calabria: “i diritti di cui al comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2007, n. 18 sono da ritenersi cessati, ai sensi dell’ articolo 24 , comma 1, della medesima legge, quando insistano sulle aree di cui all’ articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 “.

La norma dovrebbe essere sottoposta, in via incidentale, al vaglio della Corte Costituzionale per la sua palese illegittimità con riferimento agli artt. 3, 117,2° co., lett. l) e 118 Cost. L’illegittimità più grave è che la norma regionale incide su dritti civici disciplinati da norme statali e quindi è di competenza del legislatore nazionale.

Regione Campania: L.R. 17 marzo 1981, n. 11, norme in materia di usi civici prevede l’utilizzo dei beni delle comunità in base ai piani economici produttivi formati dagli enti interesasati, la gestione ha luogo a mezzo di imprese in forma di cooperativa.

Riproduciamo gli articoli in materia: “Art. 5 I beni civici dei comuni e degli altri enti devono essere utilizzati in conformità di un piano economico che dovrà tendere all’introduzione ed alla regolamentazione di attività plurime produttive nella forma di imprese nei termini del successivo articolo, secondo le più elevate tecnologie possibili nelle varie situazioni. I piani dovranno essere formati dagli enti interessati alla stregua dei programmi e degli indirizzi elaborati dalle Regioni e dalle Comunità Montane che eserciteranno, inoltre, la vigilanza sulla loro applicazione. Ove sulle terre sia in atto godimento di uso da parte della popolazione i piani dovranno riservare le superfici necessarie a soddisfarli. Questi dovranno essere comunque contenuti nei limiti fissati dall’articolo 1021 del c.c. Gli interessati potranno rinunciare alla riserva in contemplazione delle maggiori utilità derivanti alla generalità degli abitanti dalla utilizzazione delle terre, secondo il piano organico di cui al 1° comma. Qualora l’esercizio degli usi contrasti con gli interessi della generalità degli abitanti, i progetti potranno prescinderne. In tal caso gli stessi, approvati dalla Regione, implicheranno autorizzazione a modifica della destinazione.”

“Art. 6 Comuni e frazioni per la gestione dei terreni civici preferiranno la concessione ad imprese cooperative, basate su rigorosi criteri economici, i cui regolamenti, adottati dai Consigli comunali, s’ispireranno alle seguenti indicazioni: a) la partecipazione all’impresa cooperativa del comune (o di altro ente) che ne diventa socio conferendo come su quota capitale le terre di cui è titolare, con l’obbligo di reinvestire nell’azienda o in opere di miglioramento nella zona la quota di utili mezzi ad esso spettante: potranno diventare soci anche enti pubblici come la Regione (attraverso l’E.R.S.A.C.) o come le Comunità montane in quanto apportatori di capitali o di altri fattori di produzione economicamente validi; b) la cooperativa per la gestione associata da parte dei produttori dell’assieme delle attività produttive integrate secondo il progetto di cui all’articolo precedente, sarà aperta a tutti i cittadini provvisti di requisiti di professionalità, partendo dai coltivatori e dai mezzadri o affittuari già operanti sulle terre in questione, e dilatando la partecipazione sia ai contadini limitrofi che ai braccianti ed ai pastori o ai giovani interessati allo sviluppo dell’agricoltura; c) l’intervento eventuale d’imprese specializzate dalle PP.SS. e di enti portatori di tecnologia e di capitali, come l’E.R.S.A.C. per conto proprio o per conto della Regione;””

  Regione Lazio: L.R. 3 gennaio 1986, n. 1 (modif. da L.R.12.12.1996 n.57; L.R. 27.1.2005 n. 6; L.R. 18.2.2005 n. 11)  – Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie.

La Corte Costituzionale 31 maggio 2018 n. 113 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8, l.r.Lazio 1/86 e successive  modifiche,  con riferimento agli artt. 3, 9, 117,2° co., lett. l) e s) e 118 Cost.. L’art. 8 cit. consentiva ai Comuni, alle Frazioni di comuni, alle Università e alle Associazioni agrarie comunque denominate di poter “alienare i terrreni di prorpietà collettiva di uso civico posseduti dalil stessi: a) agli occupatori, se già edificati; b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili” a condizioni di particolare favore e, quindi con danno per la comunità proprietaria.  Infatti la norma permetteva “… al privato occupatore sine titulo di acquisire un bene in difformità della normativa e dietro pagamento di un prezzo ampiamente inferiore al valore del bene stesso”.

Regione Sardegna: la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 37, 38 e 39 l.r. Sardegna 3 luglio 2017 n. 11, con i quali sono stati modificati gli artt. 18 bis e 18 ter ed è stato inserito l’art. 18 quater, l.r. Sardegna 14.3.1994 n. 12 “Norme in materia di usi civici” che hanno subordinato il decreto di autorizzazione all’alienazione, alla permuta o alla sdemanializzazione dei terreni, ad un accordo che riconosca l’assenza di valori paesaggistici determinati dall’uso civico. In relazione a tali disposizioni, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli citati della legge regionale Sardegna n. 11/2017 in quanto contrastano con il presupposto indefettibile della previa “sclassificazione“, che può concretarsi solo nelle fattispecie legali tipiche previste dalla legge n. 1766/1927, e dal relativo r.d. di attuazione n. 332/1928 e nel cui ambito procedimentale è ricompreso anche il concerto tra Regione e ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.  Gli artt. 18 bis, 18 ter, e 18 quater  riguardano rispettivamente la “Sclassificazione di terreni civici”, il “Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali” e, la “Sdemanializzazione dei terreni civici e trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni”.

 Regione Veneto:  Legge Regionale Veneto 28 giugno 2019, n. 24 che ha modificato la legge regionale 22.7.1994 n. 31 in materia di usi civici. All’art. 8 si autorizza l’alienazione e il mutamento di destinazione dei beni dei Domini Collettivi. La norma regionale  incide quindi su dritti reali civici disciplinati da norme statali e quindi su materia di competenza legislativa nazionale.

 

Brevi note

Articoli correlati

Pubblicato in:

La prova dei diritti civici – gli antichi catasti Il diritto civico o dei cives è in rapporto strettissimo con[...]

Pubblicato in:

Il processo usi civici  regolato dalla l. 16 giugno 1927 n. 1766, r.d.  26 febbraio 1928 n.332 e l. 10[...]

Pubblicato in:

Gli enti gestori dei patrimoni delle comunità di abitanti nelle singole realtà territoriali (tratto dalla voce usi civici dell’Enciclopedia Treccani).[...]

Pubblicato in:

Usi civici,  proprietà collettive e comunità di villaggio nel mondo  (sezione in corso di aggiornamento) 1. La sopravvivenza delle comunità[...]

Pubblicato in:

Procedimenti amministrativi di sistemazione e verifica             1. – Operazioni di sistemazione e recupero delle[...]

Pubblicato in:

Sintesi e riferimenti ai testi degli Autori di maggior interesse sul tema specifico dei diritti dei cives nelle diverse fasi[...]
Niente più post da mostrare