È inammissibile, in quanto priva dei contenuti minimi necessari a dedurre la volontà del consiglio dei ministri, la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della l.reg. Lazio riapprovata il 4 maggio 1994, che all’art. 10, nel prevedere il divieto di caccia, fa salvi i diritti di uso civico.