Corte Costituzionale, sent. 2 dicembre 2021 n. 228 nel giudizio di legittimità cost.le dell’art.9 comma 1, lett.c) della legge reg. Abruzzo 6 aprile 2020 n.9 nella parte in cui inserisce il comma 1-3 bis, lettere a), b), c), d), all’art.16 della legge AB

 

La sentenza cost.  228/2021 ha  dichiarato l’illegittimità cost.le dell’art. 9 comma 1, lett.c) della legge reg. Abruzzo 6 aprile 2020 n.9 nella parte in cui ha aggiunto un nuovo comma (comma 3 bis)  all’art.16 della legge AB 3 marzo 1988 n. 25 sugli usi civici  e gestione delle terre civiche, nel giudizio di legittimità cost.le promosso in via principale dal Presidente del Consiglio del Ministri con ricorso 12 giugno 2020.

 Il comma 3 bis  ha introdotto nuovi criteri  al fine dell’assegnazione dell’uso civico di pascolo, da parte dei comuni  ed  enti gestori, sulle terre civiche  a destinazione pascoliva, riservandolo  in via prioritaria  agli utenti che abbiano determinati requisiti  personali ed aziendali, e succ.te  consentendo la concessione delle eccedenze a soggetti terzi attraverso procedure di evidenza pubblica.

  Il giudice cost. le ha  rilevato  che la norma regionale incide sulla titolarità ed esercizio del diritto civico di pascolo in violazione dell’art. 117, 2° comma, lett.l che riserva la materia dell'”ordinamento civile”  alla competenza esclusiva statale.  La sentenza è importante in quanto conferma che la materia della titolarità ed esercizio dei diritti civici rinetra nella materia cost. dell'”ordinamento civile” di competenza esclusiva statale. 

 

 

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