Compete all’amministrazione separata degli usi civici e non al comune disporre l’alienazione e il mutamento di destinazione di terreni gravati da uso civico.
E’ illegittima, per violazione dell’art. 22, n. 3, d.p. prov. auton.di Trento 11 novembre 1952 n. 4, la delibera del consiglio comunale che dispone lo sgravio (rectius il mutamento di destinazione) di terreno soggetto ad uso civico per un’opera diretta alla difesa specifica di un fondo privato.