– Ai fini dell’autorizzazione regionale il mutamento di destinazione d’uso dei beni civici deve essere valutato sulla base di un progetto determinato con riguardo ai reali risvolti favorevoli che la sua realizzazione può assumere sulla comunità.
– L’inserimento degli usi civici all’interno dei beni paesaggistico-ambientali, beni che godono di investitura e protezione a livello costituzionale, ha segnato la transizione da una tutela del bene legata al collegamento con la comunità di origine ad una salvaguardia indifferenziata dello stesso, percepito nella sua dimensione collettiva indivisibile ed in quanto tale appartenente potenzialmente all’intera collettività dei cittadini: questa é ormai percepita come la potenziale fruitrice dell’area soggetta ad uso civico, intesa quale bene ambientale tutelato di per sé.