L’art. 39 l. 16 giugno 1927 n. 1766, riguarda solamente la fase amministrativa della procedura di riordino degli usi civici; in forza del rinvio, operato dall’art. 31 di tale legge, alle norme del processo davanti ai pretori, non è fondata, in sede di opposizione ad un decreto di dichiarazione negativa circa la sussistenza di beni di uso civico, la richiesta diretta ad ottenere, da parte del comune, l’anticipo delle spese necessarie.