Catanzaro, 13 dicembre 2007: pagamento in anticipo canoni e successiva compensazione con prezzo vendita non implicano presunzione sussistenza contratto di vendita dissimulato
– Il procedimento di quotizzazione, sorteggio e assegnazione ai singoli quotisti produceva i suoi effetti senza condizionarli al verbale di immissione in possesso; dalla scrittura di assegnazione decorreva il decennio in pendenza del quale era vietato alienare o ipotecare la quota assegnata; concedere in affitto la quota assegnata in pendenza del decennio di divieto non equivaleva ad alienazione, pertanto rientrava nei poteri di disposizione consentiti all’assegnatario-quotista; l’avere l’affittuario versato in anticipo al quotista i canoni dell’intera durata del contratto di affitto e aver compensato detti canoni con il prezzo della seguente vendita, non equivale a presumere iure et de iure la sussistenza di un unico contratto dissimulato di compravendita.