CORTE DI APPELLO SEZ. USI CIVICI DI ROMA SENT. N.4634 DEL 2022 TRA ROCCHETTA SPA E REGIONE UMBRIA C/ COMUNANZA .AGRARIA. APPENNINO GUALDESE, COMUNE DI GUALDO TADINO, WWF O.A. AVVERSO LA SENTENZA N. 18 DEL 10 FEBBRAIO 2020- DEL COMM.TO USI CIVICI DI ROMA

La sentenza afferma principi  di grande interesse  in tema di corpi idrici compresi nel perimetro del patrimonio antico della comunità originaria di  abitanti  sulla base delle disposizione della legge 168 del 2017 sui domini collettivi.

Tali principi sono solo in parte condivisibili.

In breve, è certamento esatto che 1° rientrano nella giurisdizione commissariale non solo le questioni relative alla “qualitas soli”  dei terreni in contestazione, ma anche ” le questioni concernenti la restrizione nel godimento dei diritti di uso civico con conseguente potere di disapplicazione  di atti amministrativi illegittimi nonchè l’accertamento della proprietà collettiva sulla base della l. 168/2017″.

2° i poteri officiosi del Commissario usi civici  non ledono i principi di imparzialità e terzietà del giudice ( Corte cost. n. 46/1995 che  va contro Cass. sez. un.  858 e 859 del 1994).

3° rientrano nel patrimonio antico  della proprietà collettiva originaria della Comunità di abitanti non tutti i corpi idrici compresi nel perimetro del patrimonio antico ma solo quelli su cui i residenti abbiano esercitato nel corso degli anni ed esercitano  diritti di uso civico. 

4° gli istituti della liquidazione degli usi civici e del mutamento di destinazione non si applicano  ai corpi idrici compresi  nel patrimonio antico della comunità originaria di abitanti.  La ragione è che si tratta di diritti d’uso  esistenziali dei cives che come nel passato anche nella società odierna possono  e sono destinati a soddisfare i  bisogni  primari, presenti e futuri della comunità di abitanti. La perpetua destinazione  spiega e giustifica  lo speciale regime di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità  dei beni di uso civico di proprietà collettiva della comunità. Ne consegue che lo speciale regime permane a prescindere dall’utilizzo di fatto che può anche non essere esercitato in determinati periodi di tempo per le ragioni più varie.  Non per questo però viene meno il diritto di uso civico  e la speciale destinazione del bene.

  Nel caso in esame  la corte d’appello ha  invece ritenuto che  le cannelle che portano in paese  l’acqua dalle sorgenti  e che non erano state utilizzate dai residenti   non potevano rientrare nel patrimonio antico della comunità gualdese. Senza considerare che il diritto civico all’utilizzo dell’acqua delle sorgenti  non viene mai meno per le ragioni sopradette. a prescindere dall’utilizzo di fatto dei relativi manufatti. 

 

 

Brevi note

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