La sentenza afferma principi di grande interesse in tema di corpi idrici compresi nel perimetro del patrimonio antico della comunità originaria di abitanti sulla base delle disposizione della legge 168 del 2017 sui domini collettivi.
Tali principi sono solo in parte condivisibili.
In breve, è certamento esatto che 1° rientrano nella giurisdizione commissariale non solo le questioni relative alla “qualitas soli” dei terreni in contestazione, ma anche ” le questioni concernenti la restrizione nel godimento dei diritti di uso civico con conseguente potere di disapplicazione di atti amministrativi illegittimi nonchè l’accertamento della proprietà collettiva sulla base della l. 168/2017″.
2° i poteri officiosi del Commissario usi civici non ledono i principi di imparzialità e terzietà del giudice ( Corte cost. n. 46/1995 che va contro Cass. sez. un. 858 e 859 del 1994).
3° rientrano nel patrimonio antico della proprietà collettiva originaria della Comunità di abitanti non tutti i corpi idrici compresi nel perimetro del patrimonio antico ma solo quelli su cui i residenti abbiano esercitato nel corso degli anni ed esercitano diritti di uso civico.
4° gli istituti della liquidazione degli usi civici e del mutamento di destinazione non si applicano ai corpi idrici compresi nel patrimonio antico della comunità originaria di abitanti. La ragione è che si tratta di diritti d’uso esistenziali dei cives che come nel passato anche nella società odierna possono e sono destinati a soddisfare i bisogni primari, presenti e futuri della comunità di abitanti. La perpetua destinazione spiega e giustifica lo speciale regime di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità dei beni di uso civico di proprietà collettiva della comunità. Ne consegue che lo speciale regime permane a prescindere dall’utilizzo di fatto che può anche non essere esercitato in determinati periodi di tempo per le ragioni più varie. Non per questo però viene meno il diritto di uso civico e la speciale destinazione del bene.
Nel caso in esame la corte d’appello ha invece ritenuto che le cannelle che portano in paese l’acqua dalle sorgenti e che non erano state utilizzate dai residenti non potevano rientrare nel patrimonio antico della comunità gualdese. Senza considerare che il diritto civico all’utilizzo dell’acqua delle sorgenti non viene mai meno per le ragioni sopradette. a prescindere dall’utilizzo di fatto dei relativi manufatti.