Integrazioni e modifiche e proposta di Aproduc
Testo adottato dalla Commissione XIII nel giugno 2000
art. 2 – Regime demaniale civico
comma 10. I diritti di uso civico in esercizio sulle terre private sono mantenuti ed esercitati in conformità dei regolamenti d’uso. I Regolamenti d’uso possono prevedere apposite convenzioni tra proprietari delle terre gravate ed utenti per il miglior utilizzo delle terre.
comma 11. La liquidazione può essere richiesta per i diritti di uso civico non in esercizio. La liquidazione ha luogo secondo le modalità stabilite secondo la legge regionale, tenuto conto del valore degli usi al tempo del loro massimo esercizio.
art. 3 – Gestione dei beni civici
comma 1. I beni civici ed i diritti di uso civico in esercizio sono amministrati dalle organizzazioni esponenziali delle comunitò di abitanti, costituite nelle forme e secondo la disciplina fissata con legge regionale, sulla base dei principi di cui all’art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
comma 2. Fino alla costituzione delle organizzazioni esponenziali delle comunità di abitanti, i diritti ed i beni di cui al comma precedente sono amministrati dai Comuni a mezzo una apposita azienda istituita secondo le modalità fissate con legge regionale, in conformità dei criteri di cui all’art.3 comma 1, l. 31 gennaio 1994, n. 97.
comma 4. La legge regionale fissa i criteri e le modalità per il coordinamento e la formazione di consorzi tra le aziende comunali di gestione dei demani delle comunità di abitanti nell’ambito regionale.