L.R. 3 gennaio 1986, n. 1 (modif. da L.R.12.12.1996 n.57; L.R. 27.1.2005 n. 6; L.R. 18.2.2005 n. 11) – Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie
La Corte Costituzionale 31 maggio 2018 n. 113 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8, l.r.Lazio 1/86 e successive modifiche, con riferimento agli artt. 3, 9, 117,2° co., lett. l) e s) e 118 Cost.. L’art. 8 cit. consentiva ai Comuni, alle Frazioni di comuni, alle Università e alle Associazioni agrarie comunque denominate di poter “alienare i terrreni di prorpietà collettiva di uso civico posseduti dalil stessi: a) agli occupatori, se già edificati; b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili” a condizioni di particolare favore e, quindi con danno per la comunità proprietaria. Infatti la norma permetteva “… al privato occupatore sine titulo di acquisire un bene in difformità della normativa e dietro pagamento di un prezzo ampiamente inferiore al valore del bene stesso”.