Cassazione Sez. Un. Ord. 26.2.2019 n. 5644, Comune Fondi: inefficacia degli atti amministrativi emessi sulla base della norma dichiarata successivamente incostituzionale

Pubblichiamo una importante ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione emessa sulle conclusioni del P.M. in contrasto con le  tesi dei ricorrenti che avevano chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite hanno accolto le tesi del PM affermando il seguente principio di diritto: in tema di regolamento di giurisdizione relativo ad un procedimento di accertamento della qualitas soli, promosso dal commissario usi civici, qualora i ricorrenti alleghino – in caso di “sdemanializzazione” dei suoli emessa sulla base di una norma della l.r.Lazio n. 1/1986, art. 8), – per la quale sopravvenga la dichiarazione di incostituzionalità della sentenza Corte Cost. 133/2018, che ha affermato la carenza di potere della regione nel disporla per l’esistenza di un vizio originario della disposizione, l’inefficacia della previsione normativa si comunica anche ai provvedimenti amministrativi che, sulla base di essa, hanno disposto il mutamento della quallità dei suoli, con il conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Commissario ai sensi della legge 16.6.1927 n. 1766 art. 29, 2° co.. 

 

Brevi note

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