È devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia tra il comune ed il privato, al quale il comune medesimo abbia concesso in affitto un fondo rustico, ove tale controversia verta sulla validità del rapporto di affitto e non investa questioni relative all’appartenenza di detto fondo al demanio di uso civico (nella specie, era stata stipulata, innanzi alla sezione specializzata agraria, una transazione tra un comune ed un privato affittuario di una malga, con la quale si stabiliva che sulla malga stessa il privato avrebbe continuato ad esercitare il pascolo sino ad una certa data; prima del tempo, il sindaco, giovandosi dei suoi poteri di imperio, aveva rescisso unilateralmente la concessione per asserite irregolarità nell’esercizio del pascolo da parte del privato; la suprema corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha dichiarato l’illegittimità dell’ordinanza sindacale con la quale si ordinava al privato la riconsegna della malga).