Cass.civ., sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28327: devoluzione al giudice ordinario e non al commissario usi civici delle controversie fra cittadino e comune in tema di regolamento dei confini tra due fondi
La controversia promossa da un privato nei confronti di un comune per il regolamento dei confini tra due fondi, riconosciuti rispettivamente oggetto di proprietà delle parti in causa in base ad una sentenza passata in giudicato, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non del commissario per la liquidazione degli usi civici, e ciò anche se il comune opponga la demanialità civica come impedimento all’accoglimento della domanda, perché tale controversia ha ad oggetto il conflitto tra fondi e non i titoli di proprietà degli stessi.