L’accertamento della qualità di un terreno che si assume di “uso civico” rientra nella giurisdizione del commissario regionale degli usi civici, prevista dall’art. 29 l. 16 giugno 1927 n. 1766, allorché la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico, in quanto, in tale ipotesi, il conflitto tra le parti, vertendo direttamente sulla natura del bene, va risolto con efficacia di giudicato dal giudice la cui competenza specifica è prevista dalla legge (sulla base del principio di cui in massima, le Sez. un. hanno riconosciuto la giurisdizione commissariale in un caso nel quale l’opponente a sanzione amministrativa, irrogata per pascolo abusivo e omessa custodia di animali su terreni comunali, aveva contestato il fatto a lui addebitato in ragione della estensione del diritto di uso civico, di pascolo ai suddetti terreni).