Poiché trattasi di provvedimento privo di contenuto decisorio e definitivo, e pertanto idoneo a pregiudicare la risoluzione della controversia, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza con la quale, nella pendenza di un giudizio di reintegrazione di un terreno alla civica amministrazione ex art. 29 seg. l. 16 giugno 1927 n. 1766, il commissario agli usi civici abbia rigettato l’istanza del privato di annullamento o revoca dell’ordinanza sindacale di sospensione di ogni attività su medesimo territorio; né detto ricorso per cassazione può convertirsi in regolamento preventivo di giurisdizione allorché, come nella specie, la questione con esso posta, attenga non all’esistenza o meno della giurisdizione del commissario, ma ai poteri esercitabili da detto organo giudiziario, e quindi ai limiti interni al giudizio in corso davanti allo stesso.