TAR Calabria, sez.I, 21 marzo 2014, n. 476, contestazione demanialità, giurisdizione

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto la costituzione, a mezzo di deliberazione della Giunta comunale, in favore di un privato, di diritti reali di godimento su un terreno ritenuto demaniale e/o di proprietà comunale, nel caso in cui un terzo abbia contestato la demanialità e abbia rivendicato la proprietà del medesimo terreno; in tal caso, infatti, non vi é stato alcun procedimento amministrativo della P.A. volto a privare l’interessato del diritto di proprietà sul bene, trattandosi, invero, di un atto meramento privatistico con cui l’amministrazione ha costituito diritti reali a favore di terzi su un fondo che ritiene appartenere al demanio.

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