Pubblichiamo la nota di Raffaele Volante alla ordinanza Cass. civ. sez. II, 9 settembre 2021 n. 24390 tra Istituto diocesano per il sostentamento del clero per la Diocesi di Teramo-Atri e il Comune di Crognaleto. La nota è molto interessante. L’A. approfondisce con il suo stile critico e curato il rapporto tra feudo e demanio civico e l’applicazione del principio Ubi feuda ubi demania nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Lo studio è pubblicato nei Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno n. 51/2022 Ed. Giuffrè.
La massima della ordinanza: Nel giudizio di accertamento di usi civici, in forza del disposto dell’art. 2 della legge n. 1766 del 1927 e del principio “ubi feuda ibi demania”, la prova dell’esistenza, natura ed estensione di usi esercitati anche posteriormente al 1800 può essere offerta con ogni mezzo istruttorio, mentre per quelli il cui esercizio sia cessato anteriormente al 1800 deve essere data esclusivamente mediante documenti propri del diritto feudale, che dimostrino non l’atto formale di investitura e di concessione del feudo, ma la natura ex feudale delle terre e l’esistenza di un feudo abitato, da ciò direttamente derivando la sussistenza degli usi originari, ossia di quelli necessari secondo i bisogni della popolazione e la natura delle terre, i quali costituiscono il giuridico attributo della feudalità di un determinato territorio abitato. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 30/03/2016)