Nella nota di commento alla sentenza ,pubblicata in Dir. Giur. agr. alimentare e dell’ambiente n.2/2022. Alberto Germanò esamina con molto interesse il tema della responsabilità contabile per danno erariale riconosciuta dalla Corte dei Conti Toscana nei confronti di un ente gestore di un’Asbuc nonostante che nel sistema della leggge 168/2017 sui Domini collettivi, gli enti gestori siano oramai dei soggetti di diritto privato con autonomia statutaria. L’ A. pone in rilievo la illegittimità dell’art. 4 della l.r. toscana 23 maggio 2014 n. 27 sugli usi civici che sottopone al controllo del comune i bilanci delle Asbuc toscane, ponendosi in palese contrasto con la norma statale della l. 168/2017 che riconosce il potere di autonormazione soggettiva e oggettiva, vincolante e discrezionale degli stessi domini collettivi. Questione di palese illegittimità costituzionale che il giudice contabile non ha inteso sollevare.