In Dizionario di storia, 2011
usi civici Diritti perpetui di uso, spettanti ai membri di una collettività (comune, associazione) come tali, su beni appartenenti al demanio, o a un comune, o a un privato. Sono di origine antichissima e si collegano al remoto istituto della proprietà collettiva sulla terra: in alcune regioni d’Italia risalgono all’età preromana, né sono stati cancellati dalla conquista romana; in altre regioni sono stati introdotti dai popoli germanici. Il contenuto di questi diritti è assai vario (di qui anche la varietà delle denominazioni): facoltà di pascolo, di alpeggio, di far legna (ius incidendi ecapulandi), di raccogliere fronde (frondaticum) o erba (herbaticum), di spigolare (spigaticum), perfino di seminare (ius serendi). Vitali nel primo Medioevo, non furono scalzati dal feudalesimo. Un aspetto della lotta, sostenuta in età successive dalle città, quindi dalle monarchie, contro il feudalesimo, è la reazione contro le usurpazioni dei signori feudali in danno delle collettività: reazione sostenuta dai giuristi con il richiamo al principio che ognuno debba poter soddisfare le più elementari necessità della vita. Le idee dei giuristi non furono però condivise dagli economisti, che videro negli u.c. un impaccio alla libera disponibilità degli immobili e alla iniziativa dei proprietari. Di qui, con l’affermarsi dei principi economici del liberalismo, una serie di provvedimenti tendenti a limitare gli u.c. e culminanti (dopo i precedenti di Toscana e di Venezia) con la legislazione rivoluzionaria francese e con l’art. 648 del codice Napoleone. La vigente legislazione italiana (l. 16 giugno 1927, n. 1766; reg. del 26 febbr. 1928, n. 332; l. 10 giugno 1930, n. 1070) tende alla liquidazione degli u.c., mediante assegnazione (totale o parziale) di un fondo gravato di u.c. ai comuni o alle associazioni, o mediante concessione di enfiteusi sul fondo (se coltivabile), a favore dei coltivatori meno abbienti del comune. È discussa, fin da tempo antico, la definizione concettuale degli u.c.: secondo l’opinione più accettabile essi sarebbero diritti reali che non rientrano in nessuna delle categorie tradizionali.