Art. 53
1. I diritti di cui al comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2007, n. 18 sono da ritenersi cessati, ai sensi dell’ articolo 24 , comma 1, della medesima legge, quando insistano sulle aree di cui all’ articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 .