Corte cost. 27 luglio 2006 n.310: illegittimità costituzionale dell’art. 56, commi 1, 2 e 3 della legge reg. Calabria n.10/1997 in tema di esecuzione di opere pubbliche su terreni di demanio civico
È incostituzionale l’art. 56, 1º, 2º e 3º comma, l.reg. Calabria 3 ottobre 1997 n. 10, nella parte in cui prevede che i terreni, sui quali gravano usi civici, possano essere sottratti alla loro destinazione con la sola determinazione dell’ente locale, qualora debbano essere realizzate opere pubbliche o di pubblico interesse, che siano promosse da enti o organismi pubblici o privati delegati allo scopo.