E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, 1° comma, l. 10 luglio 1930 n. 1078, nella parte in cui non consente al giudice d’appello, investito di controversia in materia di usi civici, di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi, già parti in primo grado, dopo la scadenza del termine per proporre reclamo ai sensi del precedente art. 3 (in relazione all’art. 8, 1° comma, della stessa legge, il quale consente, invece, tale integrazione nel giudizio di cassazione), in riferimento agli art. 3 e 24 Cost.