Le Sez.Un. cass. in una vertenza relativa all’esproprio per p.u. di un terreno di demanio civico ex feudale afferma il principio di diritto in base al quale i diritti di uso civico gravanti beni collettivi non possono essere posti nel nulla o ritenuti estinti per effetto di un decreto espropriativo per p.u. poichè la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce. E’ perciò necessario un formale provvedimento di sdemanializzazione la cui mancanza rende invalido il decreto espropriativo ed il correlativo trasferimento dei relativi diritti sull’indennità espropriativa.
Nel caso in esame erano stati espropriati terreni per la realizzazione di un bacino imbrifero, successivamente pervenuto a due società del gruppo Enel che contestavano la presenza di usi civici sui terreni stessi. Accertata nel giudizio l’esistenza degli usi civici di pascolo transumante, le sez. un. hanno precisato che era in ogni caso necessario il mutamento di destinazione d’uso a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 74 della l. 28 dicembre 2015 n. 221 che ha introdotto misure di green economy restrittive percontrastare l’uso eccessovo di risorse naturali.