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Cass., sez. un., 5 ottobre 2009, n. 21193, reclamo d’appello, notifica sentenza, termine speciale per ricorso cassazione

Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2009 n.21193, ASBUC Corvaro: reclamo d’appello, notifica

– Ai sensi dell’art. 8 l. 10 giugno 1930 n. 1078, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello, emessa sul reclamo avverso le decisioni dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, deve proporsi nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della medesima, tale dovendosi considerare, a norma dell’art. 2 della citata legge, la notificazione a mezzo del servizio postale del dispositivo della sentenza a cura della cancelleria, mentre la notifica della stessa ad istanza delle parti non è idonea a modificare la sequenza cronologica voluta dalla legge; siffatta disciplina, non abrogata dal vigente codice di procedura civile, non è in contrasto con gli art. 3 e 24 della costituzione, perché la diversità trova giustificazione nelle peculiarità del procedimento in materia di usi civici, ed è comunque consentita una adeguata possibilità di difesa.

– In tema di ricorso per cassazione contro le sentenze delle sezioni specializzate per gli usi civici delle corti d’appello, ai fini del decorso del termine breve di quarantacinque giorni di cui agli art. 7 e 8 l. 10 luglio 1930 n. 1078, la comunicazione del dispositivo della sentenza ai sensi dell’art. 133 c.pc., ove eseguita mediante notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, deve ritenersi idonea anche ai fini dell’art. 7 citato, in considerazione della identità di contenuto, senza che in senso contrario possa invocarsi che la comunicazione ex art. 133 cit. ha come destinatario il procuratore costituito, mentre quella ex art. 7 cit., avrebbe come destinataria la parte personalmente, in quanto in entrambe le disposizioni il destinatario della comunicazione (art. 133, 2° comma c.p.c.) o dell’invio del dispositivo (art. 7 l. 10 luglio 1930 n. 1078) viene identificato nella parte, ed è principio generale che nel corso del procedimento le comunicazioni e le notificazioni si fanno non alla parte personalmente, ma al procuratore costituito.

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