Cass., sez. un., 3 dicembre 2008, n. 28654 sull’integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello usi civici: non è ammessa
– Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia in cui la demanialità collettiva di un fondo sia fatta valere quale ragione di nullità del contratto con il quale un comune, agendo iure privatorum, abbia locato a terzi quel suolo, atteso che le questioni circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico, nonché quelle relative alla qualità demaniale del suolo, postulano la giurisdizione dei commissari agli usi civici, prevista dall’art. 29 l. 16 giugno 1927 n. 1766, solo se attengano a controversie aventi ad oggetto detto accertamento fra i soggetti titolari delle rispettive posizioni soggettive, e non invece, quando debbano essere risolte in via meramente incidentale, come nelle controversie fra privati relative al rilascio di beni.