La sentenza della Cassazione ribalta la tesi sulla liquidazione invertita degli usi civici sulle provincie ex-Pontificie di cui alla precedente sentenza Cassazione 5891/2007, dove si sosteneva che con la liquidazone invertita veniva meno la possibilità di continuare l’esercizio degli usi sul fondo affrancato.
la sentenza 2704/2019 rileva invece giustamente che “… proprio, perchè si tratta di un’acquisizione del diritto in capo alla comunità, il termine affrancazione deve essere correttamente inteso. Non si tratta della liberazione (la liquidazione) dei diritti d’uso civico, ma, diametralmente all’opposto, del pieno riconoscimento di essi, nella nuova forma dell’assegnazione della piena proprietà [del fondo] in capo alla comunità“.