Cass., Sez. Un., 23.3.2006 n. 6406:regolamento preventivo di giurisdizione: ordinanze del commissario – inammissibilità del regolamento
– E’ ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto a seguito dell’emanazione, da parte del commissario regionale per gli usi civici, di “decisione preparatoria” sulla giurisdizione impugnabile soltanto dopo la decisione definitiva della causa e insieme con essa (nella specie le sezioni unite hanno escluso l’inammissibilità del ricorso “straordinario” proposto ai sensi dell’art. 111, 8° comma, Cost., disponendo la conversione del ricorso medesimo in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione).
– A seguito del trasferimento alle regioni, in virtù dell’art. 66 d.p.r. 616/77, delle funzioni amministrative già affidate al commissario regionale per gli usi civici, quest’ultimo opera come organo di giurisdizione speciale per la risoluzione delle controversie che insorgano in ordine alla esecuzione delle proprie decisioni, ambito dal quale esulano gli adempimenti che non richiedano l’esplicazione di attività giurisdizionale; pertanto ove il commissario, in assenza di ogni controversia, abbia promosso d’ufficio un procedimento giurisdizionale al fine di dare attuazione a pregressi provvedimenti da lui adottati, deve essere dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione