Cass. civ., 20 maggio 1985, n. 3092, affitto di fondo rustico, rilascio, giurisdizione

La controversia promossa dal concedente di fondo rustico, per conseguire il rilascio del bene, in forza di un accordo intervenuto con l’affittuario per la cessazione del rapporto alla scadenza prevista dalle leggi di proroga, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, nonché alla competenza della sezione specializzata agraria (in quanto implica il riconoscimento o meno del diritto alla proroga legale), anche quando il convenuto deduca l’appartenenza di quel fondo al demanio di uso civico, ove tale eccezione venga sollevata non per far valere diritti di uso civico, ma solo per contestare il fondamento della pretesa attrice, e, quindi, non richieda una indagine in via principale sulla qualitas soli, rientrante nelle attribuzioni giurisdizionali del commissario per gli usi civici.

 

Brevi note

Articoli correlati

La  sentenza della Cass.civ. 2° sez. 5 gennaio 2026 n.247 annotata è pubblicata nel sito [...]

Interessante ordinanza sul diritto di livello perpetuo sull’agro marmifero del Comune di Massa e Carrara  [...]

Ben motivata sentenza sull’istituto del livello assimilabile all’enfiteusi. cass-civ-247-2026livello–1 La sentenza è annotata da Francesco [...]

Niente più post da mostrare