La controversia promossa da un’università agraria, per riottenere la disponibilità di un fondo che abbia concesso in affitto, sul rilievo che, deceduto l’affittuario, il rapporto si è estinto ed i suoi congiunti non hanno titolo per mantenere il godimento dell’immobile, integra un’azione personale di rilascio, e, pertanto, ove non insorga questione sull’esistenza e liquidazione di usi civici, esula dalle attribuzioni giurisdizionali del commissario regionale per gli usi civici e spetta alla cognizione del giudice ordinario.