Con riguardo alla domanda di reintegrazione nel possesso di un fondo, che si assuma da altri abusivamente seminato, la giurisdizione del giudice ordinario non è esclusa dalla circostanza che sia pendente, davanti al commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, controversia circa l’assoggettamento del fondo stesso ad uso civico di pascolo e legnatico, atteso che le attribuzioni del commissario in materia di reclami sul possesso, ai sensi dell’art. 30, l. 16 giugno 1927, n. 1766, sono circoscritte al possesso corrispondente a diritti già sottoposti al suo giudizio e, quindi, non si estendono al possesso relativo a diritti distinti, ancorché inerenti al medesimo terreno.