Nella controversia fra privati, rivolta ad ottenere il rilascio di un fondo e promossa innanzi al giudice ordinario, la questione sollevata in via di eccezione dal convenuto circa la demanialità del fondo per appartenere lo stesso al demanio di uso civico non coinvolge la p. a. e, pertanto, non può porre un problema di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenza dell’inammissibilità del regolamento preventivo proposto per sollevare la relativa questione.