Cass. civ., 12 aprile 1990, n. 3160, danno da escavazione, giurisdizione

La domanda, con la quale il proprietario di un fondo, mediante azione di nunciazione, alleghi il verificarsi di un proprio danno, per effetto di lavori intrapresi, senza le comuni cautele imposte da prudenza e diligenza, dal concessionario di attività estrattiva su confinante terreno demaniale di uso civico, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, perché è rivolta a tutelare posizioni di diritto soggettivo, senza interferenza sul rapporto amministrativo di concessione (salvo restando il limite interno delle attribuzioni di detto giudice ordinario, discendente da divieto di condannare la p. a. ad un determinato comportamento), e senza essere riconducibile fra le istanze possessorie devolute alla giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici ai sensi dell’art. 30, l. 16 giugno 1927 n. 1766, il quale, si riferisce ai soli reclami relativi a situazioni di fatto corrispondenti all’esercizio di uso civico.

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