Cass. civ., 19 gennaio 1991, n. 519 – rilascio di fondo – giurisdizione ordinaria

Con riguardo alla domanda (ancorché di natura non possessoria ma petitoria) di rilascio della porzione di un fondo, che si assume da altri abusivamente occupata, la giurisdizione del giudice ordinario non è esclusa dalla circostanza che sia pendente, davanti al commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, controversia circa l’assoggettamento del fondo stesso ad uso civico, atteso che le attribuzioni del commissario in materia di reclami sul possesso, ai sensi dell’art. 30, l. 16 giugno 1927, n. 1766, sono circoscritte al possesso corrispondente ai diritti già sottoposti al suo giudizio e, quindi, non si estendono a distinti diritti di natura privatistica, ancorché inerenti al medesimo terreno.

Brevi note

Articoli correlati

Interessante nota a commento dell’ordinanza Sez. Un. nota Avv. Claudia Federico ordinanza Corte di Cassazione [...]

Interessante ordinanza delle Sez.Un. sul riparto di giurisdizione tra Commissario usi civici e Giudice Amministrativo [...]

la vertenza riguarda il pagamento della tosap ( tassa di occupazione suolo pubblico) su beni [...]

Usi civici – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1008 del 15_01_2025 (Rv. 673549-01)In [...]

Niente più post da mostrare