Ove in una controversia instaurata dinanzi al giudice ordinario venga dedotta esistenza di usi civici su fondi oggetto della controversia stessa, il detto giudice può disattendere la relativa eccezione – volta alla declaratoria della giurisdizione commissariale, ai sensi dell’art. 29 l. 16 giugno 1927 n. 1766 – solo in quanto essa appaia ictu oculi infondata, ossia si manifesti, senza l’esigenza di particolari indagini e approfondimenti in fatto ed in diritto, come palesemente connotata dagli aspetti della pretestuosità e del perseguimento di scopi decisivi e dilatori.