Ove un privato agisca nei confronti di un comune, al fine di sentir accertare l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un fondo, ed il convenuto eccepisca l’inclusione del bene nel demanio soggetto ad uso civico, la relativa controversia, esigendo la soluzione, in via principale e non meramente incidentale, della questione della demanialità del bene medesimo, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell’art. 29 l. 16 giugno 1927 n. 1766.