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Cass., sez. un. 19 giugno 1996, n. 5621, eccezione di demanialità civica, giurisdizione

L’accertamento della qualitas soli rientra nella giurisdizione del commissario degli usi civici soltanto se la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico, poiché, in tale ipotesi, il conflitto tra le parti, vertendo direttamente sulla natura del bene, deve essere risolto con efficacia di giudicato dal commissario medesimo, in quanto giudice la cui competenza specifica è prevista dalla l. n. 1766 del 1927; pertanto, nelle controversie tra privati, nelle quali la demanialità civica di un bene sia, invece, eccepita al solo scopo di negare l’esistenza del diritto soggettivo, di cui la controparte sostenga di essere titolare, il contrasto conseguentemente insorto circa la natura del suolo (a causa dell’inconciliabilità, nella specie, dei titoli dedotti dalle parti, rappresentati, da un lato, da assegnazione enfiteutica di terre ex demaniali civiche e, dall’altro, da legittimazione di occupazioni abusive di terre gravate da diritto d’uso civico) deve essere deciso dal giudice ordinario, essendo la sua statuizione sul punto deliberata solo incidenter tantum.

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