In tema di giurisdizione, l’impugnazione del provvedimento con cui la regione abbia respinto l’istanza diretta ad ottenere, secondo la previsione di apposita legge regionale, la ricostituzione di una «regola» – proprietà collettiva spettante ai discendenti di una comunità familiare di antica data – non è devoluta alla giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici, poiché non è in contestazione tra le parti che i terreni siano stati riconosciuti come gravati da diritti promiscui di godimento ai sensi della l. 16 giugno 1927 n. 1766 (riordino degli usi civici), tantomeno a quella del giudice ordinario siccome competente in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; essendo, infatti, oggetto del giudizio la ricostituzione della «regola», che la legge prevede e subordina ad un provvedimento autoritativo, discrezionale e costitutivo, a fronte del quale si pone l’interesse legittimo dell’istante, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (nella specie, il comitato promotore aveva impugnato davanti il Tar il diniego della regione veneta all’istanza di ricostituzione, ai sensi della l.reg. 19 agosto 1996 n. 26, della «regola di Gallio», soppressa con decreto vicereale del 25 novembre 1806, e la regione aveva promosso regolamento preventivo invocando il difetto assoluto di giurisdizione o in subordine la giurisdizione del commissario agli usi civici o quella del giudice ordinario).