Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di reclamo dalla corte d’appello – sezione speciale usi civici – non va notificato al pm presso il giudice a quo, atteso che nel procedimento in materia di usi civici disciplinato dalle disposizioni della l. 1078 del 1930, tale organo, pur essendo tenuto per legge ad intervenire, non è titolare di un autonomo diritto di impugnazione.