In tema di procedimento per la liquidazione degli usi civici, la peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e nella proprietà collettiva, con conseguente difficoltà, talvolta insuperabile, di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno, e caratterizzata da spiccata interferenza tra interesse pubblico e privato, ha indotto il legislatore ad attribuire al commissario, con l’art. 29 l. n. 1766 del 1927, il potere di procedere, anche d’ufficio, all’accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di cui all’art. 1 stessa legge, ciò che anche se non comporta piena deroga ai principi sulla ripartizione dell’onere della prova, implica comunque una notevole attenuazione del rigore di tali principi, consentendo al commissario stesso quanto meno di colmare le lacune probatorie in cui siano potute incorrere le parti interessate, attraverso un’indagine storico-documentale affidata ad un professionista particolarmente esperto nella materia.