L’accertamento in ordine alla validità dell’atto di cessione, da un comune ad una comunità montana, di un’area avente natura e destinazione demaniale appartiene alla giurisdizione del commissario regionale per il riordinamento degli usi civici, dovendosi verificare se tale area sia da reintegrare nel demanio a causa dell’invalidità dell’atto di cessione, e a nulla rilevando che nelle more del giudizio dinanzi al commissario, sia intervenuta una delibera della giunta regionale autorizzante il comune a dare una diversa destinazione all’area in questione, giacché a norma dell’art. 5 c.p.c., la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fattoessitente al momento della domanda, senza che possano avere rilievo su di esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimi; ne consegue che, intervenuto il provvedimento della giunta regionale incidente sulla qualitas soli dopo che si era già radicata la giurisdizione commissariale, ben può il commissario conoscere incidentalmente di tale provvedimento al fine di disapplicarlo se illegittimo, mentre ove il suddetto provvedimento preesista al sorgere della controversia, verrebbe a mancare ab origine la giurisdizione commissariale e quindi l’esercizio strumentale ed incidentale del potere di disapplicazione, onde della illegittimità del suddetto provvedimento dovrebbe conoscere direttamente il giudice amministrativo.