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Cass., sez. un., 16 gennaio 2001, n. 27, competenza sezione sp.usi civici di appello

Il reclamo alla sezione speciale della corte d’appello di Roma (art. 32 l. 16 giugno 1927, n. 1766 e 3 l. 10 luglio 1930, n. 1078) costituisce il solo mezzo di impugnazione di regola esperibile contro le decisioni del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici attinenti all’esistenza, natura ed estensione dei diritti di usocivico, ovvero alla rivendicazione di terre, mentre il ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., costituisce rimedio utilizzabile contro le statuizioni del commissario in materia diversa da quelle indicate, per le quali non sia previsto altro specifico gravame, (nella specie enunciando il principio di diritto di cui in massima, la suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il commissario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per essere intervenuta una conciliazione in ordine alla domanda di demanialità dei beni, trattandosi di controversia fra quelle di competenza della sezione speciale della corte d’appello di Roma).

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