E’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell’art. 111 cost., nei confronti di un provvedimento di sequestro giudiziario, adottato nel corso di un procedimento da un commissario regionale agli usi civici, il quale emesso con ordinanza, sai privo dei requisiti formali delle sentenze, prescritti dall’art. 132 c.p.c., sia di quelli sostanziali della definitività e della decisorietà; né in senso contrario rileva la qualità di terzo del ricorrente, data la tutela al medesimo riconosciuta nel procedimento cautelare o nel giudizio di merito.