La sentenza del commissario per gli usi civici che dichiari la natura demaniale civica dei terreni occupati o utilizzati da privati è reclamabile davanti alla corte d’appello, ai sensi dell’art. 32 l. 16 giugno 1927,n . 1766, e quindi non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 cost., neppure limitatamente alle sole statuizioni concernenti l’illegittimità degli atti dispositivi dei terreni o la reintegra in favore del comune, in quanto, trattandosi di pronunce conseguenziali alla accertata demanialità civica, la sostanziale unitarietà ed inscindibilità dei capi della sentenza comporta che nei suoi confronti debba proporsi un’impugnazione unica volta a conseguire il riesame complessivo della pronuncia.