Per il disposto dell’art. 32 l. 16 giugno 1927 n. 1766, il reclamo alla sezione speciale della corte d’appello di Roma costituisce il solo mezzo di impugnazione di regola esperibile contro le decisioni del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici attinenti l’esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, mentre il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 cost., costituisce rimedio utilizzabile contro le statuizioni del commissario in materia diversa da quelle indicate, per le quali non sia previsto altro specifico gravame (nella specie, enunciando il principio di diritto di cui in massima, la suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. presentato avverso la sentenza con la quale il commissario per la liquidazione degli usi civici aveva dichiarato inammissibile l’azione proposta per intervenuta decadenza sostanziale prevista dall’art. 3 l. n. 1766 del 1927.