Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello, emessa sul reclamo avverso la decisione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, deve proporsi, ai sensi dell’art. 8 l. 10 luglio 1930 n. 1078, nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica della sentenza, notifica che, ai sensi dell’art. 7 della stessa legge, deve essere eseguita a cura della cancelleria della corte d’appello; tale disciplina, non abrogata dal codice di procedura civile, non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 cost., perchè la diversità rispetto alla corrispondente disciplina dettata dal codice di rito per le controversie relative alle altre materie si giustifica con le peculiarità che contraddistinguono il procedimento commissariale, né viola l’art. 24 cost., restando in ogni caso assicurata un’adeguata possibilità di difesa.