Cass., ord., sez. un., 20 novembre 2003, n. 17668, competenza del commissario e del giudice di appello

– Ai sensi dell’art. 29 l. 16 giugno 1927 n. 1766, i commissari regionali per il riordino degli usi civici sono competenti in ordine a tutte le controversie circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo; tale competenza giurisdizionale comprende il potere di disapplicare eventuali provvedimenti di sclassificazione, trattandosi di atti direttamente incidenti sulla qualitas soli dei terreni.

– Il rimedio impugnatorio avverso le sentenze rese dai commissari regionali in materia di esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico è costituito, ai sensi dell’art. 32 l. 16 giugno 1927, n. 1766, esclusivamente dal reclamo alla corte d’appello di Roma, sezione speciale usi civici; ne consegue che le dette pronunce commissariali non sono direttamente impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost.

Brevi note

Articoli correlati

la vertenza riguarda il pagamento della tosap ( tassa di occupazione suolo pubblico) su beni [...]

Usi civici – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1008 del 15_01_2025 (Rv. 673549-01)In [...]

Casi giurispruenziali trattati come romanzi. Dalle sentenze pilota dette di San Valentino del 2011 delle [...]

La C.S. esclude la sdemanializzazione tacita o di fatto di un bene di demanio civico. [...]

Niente più post da mostrare