– Ai sensi dell’art. 29 l. 16 giugno 1927 n. 1766, i commissari regionali per il riordino degli usi civici sono competenti in ordine a tutte le controversie circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo; tale competenza giurisdizionale comprende il potere di disapplicare eventuali provvedimenti di sclassificazione, trattandosi di atti direttamente incidenti sulla qualitas soli dei terreni.
– Il rimedio impugnatorio avverso le sentenze rese dai commissari regionali in materia di esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico è costituito, ai sensi dell’art. 32 l. 16 giugno 1927, n. 1766, esclusivamente dal reclamo alla corte d’appello di Roma, sezione speciale usi civici; ne consegue che le dette pronunce commissariali non sono direttamente impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost.