In materia di usi civici, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione con la quale il giudice d’appello, ai sensi dell’art. 32, comma 4, l. 1766/1927, (secondo cui “quando la corte d’appello, riformando la sentenza del commissario, non decide definitivamente sul merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al commissario”), ordini l’espletamento di ulteriori atti di istruzione