L’art. 4 l. 10 luglio 1930 n. 1078, che prevede a pena di inammissibilità la notifica del reclamo avverso la decisione del commissario degli usi civici e a tutti i controinteressati alla riforma di essa entro il termine perentorio di giorni trenta, ai sensi dell’art. 32, 2° comma, l. 16 giugno 1927 n. 1766, è norma processuale speciale e perciò, in deroga all’art. 331, 1° comma, c.p.c., esclude la possibilità di integrare il contraddittorio dopo la scadenza di detto termine nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi (corte cost. 18 febbraio 1988 n. 189)