Cass., sez. II, 30 ottobre 1996, n. 9519, integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello usi civici

L’art. 4 l. 10 luglio 1930 n. 1078, che prevede a pena di inammissibilità la notifica del reclamo avverso la decisione del commissario degli usi civici e a tutti i controinteressati alla riforma di essa entro il termine perentorio di giorni trenta, ai sensi dell’art. 32, 2° comma, l. 16 giugno 1927 n. 1766, è norma processuale speciale e perciò, in deroga all’art. 331, 1° comma, c.p.c., esclude la possibilità di integrare il contraddittorio dopo la scadenza di detto termine nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi (corte cost. 18 febbraio 1988 n. 189)

Brevi note

Articoli correlati

Pubblichiamo solo la massima della sentenza    CASS.17310

I terreni delle U.A. conservano la loro natura di beni della comunità originaria degli abitanti [...]

Il comune è legittimato a gestire i diritti di uso civico frazionale fino alla costituzione [...]

Niente più post da mostrare