Cass., sez.III, 28 settembre 2011, n. 19792, procedura esecutiva di bene gravato da uso civico, pignoramento

Cass. sez. III, 28 settembre 2011, n. 19792: assoggettamento a procedura esecutiva del bene gravato da uso civico solo se il pignoramento è successivo al procedimento di sclassificazione, non assoggettabilità del bene ad espropriazione forzata.

 

– Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non é consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (nella specie, la suprema corte, in applicazione dell’enunciato principio, pronunciando sul ricorso proposto avverso una sentenza con cui erano state rigettate due opposizioni ad esecuzione immobiliare su immobili appartenenti al demanio di uso civico, ha escluso la possibilità di rilevare la questione della spettanza della giurisdizione al commissario regionale per gli usi civici).

– Un bene aggravato da uso civico non può essere oggetto di espropriazione forzata, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto; l’incommerciabilità derivante da tale regime comporta, che, al di fuori dei procedimenti di liquidazione dell’uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza di quel pubblico interesse, che ha impresso al bene immobile il vincolo dell’uso civico stesso, ne vieti qualunque circolazione, compresa quella derivante dal processo esecutivo, quest’ultimo essendo posto a tutela dell’interesse del singolo creditore, e dovendo perciò recedere dinanzi al carattere superindividuale e lato sensu pubblicistico dell’interesse legittimante l’imposizione dell’uso civico; siffatto divieto comporta pertanto la non assoggettabilità del bene gravato da uso civico ad alcuno degli atti del processo esecutivo, a partire dal pignoramento (principio di diritto enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.)

– Un bene gravato da uso civico può essere sottoposto a procedura esecutiva (e così, successivamente, alla vendita coattiva od assegnazione), soltanto se il pignoramento sia successivo alla data del provvedimento di sclassificazione, ovvero a quella anteriore data, che in quest’ultimo sia espressamente indicata come epoca di perdita della destinazione ad uso civico, e sempre che il pignoramento sia eseguito in danno di colui in cui favore sia stata riconosciuta la sclassificazione, e quindi l’acquisto della titolarità di un diritto reale esclusivo sul bene in questione (principio di diritto enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c).

Brevi note

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